La Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951 e il suo Protocollo del 1967 chiariscono che il loro scopo non è quello di proteggere i rifugiati da procedimenti giudiziari o i richiedenti asilo che hanno tenuto una condotta illegale. Alcuni dei motivi addotti dagli Stati per respingere le richieste di estradizione di latitanti ruandesi includono il timore che i sospetti non godano di un processo equo nel luogo in cui vengono inviati o che si rischi la negazione della giustizia, le preoccupazioni sulla struttura delle pene, l’assenza di un trattato bilaterale di estradizione con il Ruanda, le condizioni delle carceri in Ruanda e la disponibilità di testimoni, dato che alcuni di essi hanno cercato rifugio al di fuori del Ruanda e temono di venire a testimoniare in Ruanda. Alcune delle sfide individuate in relazione all’estradizione e al perseguimento dei fuggitivi del genocidio commesso contro i Tutsi sono la riluttanza degli Stati riceventi a consegnare i fuggitivi al Ruanda o a perseguirli per motivi diversi, la mancata cooperazione con l’ICTR, che è un obbligo derivante non solo dallo Statuto dell’ICTR, ma anche dall’appartenenza alle Nazioni Unite, come risulta dalla Carta delle Nazioni Unite, in particolare dal fatto che l’ICTR è stato istituito in base al capitolo VII.